PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge ha la finalità di promuovere e sostenere l'edificazione in terra cruda, sia attraverso la tutela, il recupero e la valorizzazione del patrimonio costruito, sia attraverso l'incentivazione alla produzione, in determinate aree geografiche, di manufatti che meglio possono rispondere alle attuali esigenze di sviluppo sostenibile, di risparmio e controllo energetici, nonché di miglioramento della salubrità e del microclima degli ambienti confinanti.
      2. I compiti relativi alle finalità di cui al comma 1 del presente articolo che fanno capo ai diversi livelli di governo sono definiti ai sensi dell'articolo 3.

Art. 2.
(Definizione).

      1. Per «edificazione in terra cruda» si intende l'insieme delle tecniche costruttive, tradizionali o innovative che utilizzano elementi gettati in opera o sagomati con procedimenti manuali o meccanizzati, impieganti come materia prima terre argillose con possibilità di aggiunta di stabilizzanti e fibre naturali, essiccati senza processi di cottura e impiegati sia per strutture portanti che per elementi di completamento o di finitura.

Art. 3.
(Compiti di Stato, regioni ed enti locali).

      1. Ai fini di cui all'articolo 1, lo Stato:

          a) incentiva l'edificazione, il recupero e la manutenzione degli edifici e delle costruzioni in terra cruda, anche prevedendo

 

Pag. 6

apposite misure di sostegno finanziario, nell'ambito delle risorse del Fondo di cui all'articolo 5;

          b) effettua, nell'ambito delle ordinarie risorse finanziarie e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio statale, il censimento e il monitoraggio del patrimonio edilizio in terra cruda esistente su base nazionale e dei livelli di incremento annuale;

          c) promuove e finanzia attività di studio a livello nazionale e internazionale delle problematiche oggetto della presente legge, anche in collaborazione con le università italiane e straniere.

      2. Le regioni e gli enti locali possono programmare interventi per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, diretti in particolare a:

          a) disporre, anche in concorso con lo Stato e con l'Unione europea, incentivi finanziari e altre agevolazioni, anche di natura urbanistica, per la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione del patrimonio abitativo edificato in terra cruda;

          b) attivare forme di sostegno e di collaborazione con soggetti pubblici e privati che, per loro natura e competenza, possono offrire un contributo nella divulgazione della tecnica dell'edificazione e del recupero degli edifici realizzati in terra cruda;

          c) promuovere iniziative di informazione e di aggiornamento tecnico-professionale nel campo dell'edificazione in terra cruda;

          d) disporre ulteriori strumenti di incentivazione a favore delle imprese operanti nella produzione dei materiali impiegati nella costruzione o nella ristrutturazione di edifici in terra cruda.

Art. 4.
(Norme tecniche).

      1. Il Ministro delle infrastrutture, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto

 

Pag. 7

avente natura non regolamentare, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, provvede a:

          a) disciplinare i casi per i quali è ammesso l'inserimento della terra cruda tra i materiali da costruzione regolarmente riconosciuti, anche per interventi edilizi in zona sismica;

          b) stabilire le norme tecniche per la costruzione degli edifici in terra cruda, individuando altresì le specifiche aree geografiche in cui è consentita la realizzazione di tali edifici;

          c) istituire presso il Ministero delle infrastrutture, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, un'apposita commissione di lavoro composta da riconosciuti esperti del settore, con il compito di provvedere all'individuazione dei presupposti e delle modalità di natura tecnica per la disciplina delle modalità di realizzazione di edifici in terra cruda.

Art. 5.
(Fondo nazionale per la promozione delle costruzioni in terra cruda).

      1. Al fine di contribuire all'attuazione degli interventi di cui all'articolo 3, presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo nazionale per la promozione delle costruzioni in terra cruda.
      2. Le risorse assegnate annualmente al Fondo di cui al comma 1 sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dal Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, proporzionalmente alle richieste di finanziamento relative agli interventi effettivamente approvati da ciascuna regione o provincia autonoma e anche in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione dalle singole regioni o province autonome.
      3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture, previa intesa

 

Pag. 8

in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le tipologie delle iniziative e degli interventi finanziabili, nonché le modalità per il riparto delle risorse assegnate al Fondo di cui al comma 1.
      4. Per gli anni 2006, 2007 e 2008, la dotazione del Fondo di cui al comma 1 è determinata in 2 milioni di euro annui. A decorrere dall'anno 2009, al finanziamento del Fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Art. 6.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'articolo 5, comma 4, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.